Firmata dal Direttore Centrale Accise dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, Luigi Liberatore, la Direttiva agli Uffici che disciplina l’impiego di metanolo sulle unità da diporto, emanata sulla base delle proposte avanzate da Confindustria Nautica.
L’energia elettrica prodotta dal metanolo non di origine sintetica, di cui al codice NC 2905 11 00, attualmente utilizzato in via sperimentale per attivare i servizi di bordo potrà successivamente usato anche per azionare la propulsione.
Il regime impositivo fa riferimento al combinato disposto dei commi 1, lett. d), e 3 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 504/1995 ed è comunque assoggettato ad accisa. L’assoggettamento è da ritenersi anche nel caso di impiego per la sola produzione di energia di bordo, poiché l’utilizzo della sostanza avviene con il concomitante impiego di gasolio, cui il metanolo si va ad affiancare nelle stesse destinazioni d’uso.
Tale orientamento semplifica gli oneri in capo all’utilizzatore privato, che altrimenti avrebbe dovuto essere sottoposto a misure di tracciamento, ed evita prescrizioni per l’unità da diporto, che avrebbero dovuto incidere sulle stesse caratteristiche tecniche della nave e che sarebbero state di difficile attuazione per i mezzi già naviganti, sia pure a titolo sperimentale.
Il metanolo può essere reperito da un deposito fiscale. La procedura è quella consolidata dell’emissione del Documento di accompagnamento semplificato (DAS), sul quale saranno indicati i dati dell’unità, mentre il comandante della nave è tenuto ad annotare i quantitativi acquistati nel libro delle provviste di bordo.
Nel caso di acquisto della sostanza dal territorio dell’Unione Europea trovano applicazione le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dalla disciplina delle accise secondo il D.Lgs. n. 504/95.
Con la Circolare 8/2025, invece, il Direttore Centrale Dogane dell’Agenzia, Claudio Oliviero, ha risposto ai quesiti di Confindustria Nautica ribadendo l’applicazione delle circolari 14/2016, circa l’applicazione delle modalità alternative con le quali comprovare l’effettiva uscita delle navi da diporto esportate dal territorio doganale, e 20/2022, per cui il semplice passaggio della frontiera permette il vincolo della nave extra UE al regime di ammissione temporanea.
Per quanto attiene i “Commercial Yacht” la Direzione specifica che i termini di appuramento sono limitati al tempo necessario per effettuare le operazioni commerciali e che la nave può rimanere nelle acque nazionali in regime di ammissione temporanea anche quando deve svolgere attività di manutenzione e riparazione ordinaria sulla base dei contratti stipulati, a condizione che le attività vengano svolte all’interno dei cantieri o in rada.
Nel caso delle dotazioni di bordo provenienti da Paesi terzi extra-UE destinate ad unità da diporto in regime di ammissione temporanea, infine, il regime di transito esterno deve essere concluso con la presentazione della merce alla dogana di destino e con l’invio dei messaggi previsti dal sistema NCTS. In alternativa, la merce potrà arrivare presso un destinatario autorizzato (anche di una società di logistica) dove verrà appurato il regime di transito e la merce vincolata ad un nuovo regime nel termine di 6 giorni.
“L’industria nautica italiana è la prima esportatrice al mondo e lo deve essere anche nel dettare le politiche green per il settore, abbiamo bisogno che le norme e le procedure si adeguino prontamente per non perdere il nostro vantaggio competitivo” - commenta il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi -. “Per questo sono grato ai D.G. Luigi Liberatore e Claudio Oliviero per l’attenzione mostrata al nostro settore. Proprio l’altro ieri, in apertura della Giornata nazionale dl made in Italy, il Ministro Adolfo Urso ha ricordato come la nautica giochi in ‘serie A’ nella partita della competitività del Paese, insieme ad Arredo, Alimentare, Automazione e Automotive”.
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