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Varato l'atteso regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto

varato atteso regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto
Tiziana Montalbano

I primi di agosto hanno portato un’importante novità nel mondo della nautica da diporto.
E’ stato approvato dal Ministro della Infrastrutture, Altero Matteoli, il regolamento attuativo del codice della nautica da diporto, un documento che si snoda in 24 articoli e che ha come obiettivi prioritari la semplificazione amministrativa del trasporto e la sicurezza di chi con la barca pratica immersioni e pesca subacquea.

Di seguito pubblichiamo una nota esplicativa del testo regolamentare.

Il Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto
Il decreto legge 18 luglio 2005 n.171, a tutti noto come Codice della Nautica da Diporto richiama all’art. 65 l’adozione del Regolamento di Attuazione al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, alcuni aspetti fondamentali per l’esercizio amministrativo delle unità da diporto, quali ad esempio:
a) modalità di iscrizione, anche provvisoria, nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, e le procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e le formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
b) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e le disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
c) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto
d) sicurezza della navigazione delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Alle semplificazioni amministrative si affiancano importanti novità sotto il profilo tecnico, in quanto il Regolamento detta, nel Titolo III, le norme sulla sicurezza della navigazione da diporto, stabilendo pertanto le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individuando i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Per i natanti da diporto viene introdotto l’identificativo SAR, Search And Rescue, che consiste nel numero identificativo preceduto dalla sigla “ITA”, assegnato, su domanda del proprietario, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Il SAR identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.
Ulteriore snellimento per quanto attiene le modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza per le unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, e per imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. Per tali unità, infatti, l’organismo tecnico notificato o affidato, che ha effettuato la visita periodica di rinnovo, rilascia al proprietario un’attestazione di idoneità comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza è stato rilasciato, annota sul certificato stesso l’esito della visita nonché gli estremi dell’attestazione rilasciata e trasmette all’autorità marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell’attestazione di idoneità rilasciata al proprietario. Tale autorità provvede a darne notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità.

Sempre nel Titolo III, Sezione II, il Regolamento detta invece Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nelle acque marittime e in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l’equipaggio. Per tali unità è stata prevista una speciale disciplina e un apposito regolamento di sicurezza, indicante i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione non soltanto alla navigazione effettivamente svolta ma anche alla lunghezza dello scafo, prevedendo quindi una distinzione tra navi e imbarcazioni da diporto, e poi tra imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa. L’equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri risulta composto da almeno due persone mentre l’equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone, mantenendo in vigore i titoli professionali richiamati dal DM 121/05.

Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e abroga le disposizioni recanti, l’approvazione delle direttive per l’effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, l’autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto, il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, il regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo (DM 5 luglio 1994, n. 536) e il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (DPR 9 ottobre 1997, n. 431)



04/09/2008 08:00:00 © riproduzione riservata






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