È stato pubblicato ieri il Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate (Prot.n. 341339/2020) che interviene sul “Luogo della prestazione dei servizi aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto”, allo scopo di determinare l’imponibile ai fini IVA.
Il provvedimento fa seguito della procedura di infrazione contro l’Italia in cui la UE chiedeva che l’applicazione della norma che consente agli Stati membri di non sottoporre a imposizione la parte dei servizi di noleggio e locazione, anche finanziaria, che avvengono al di fuori della UE (articolo 59 bis, lettera a), della Direttiva IVA) non potesse avvenire con l’ausilio di percentuali forfettarie e senza che sia dimostrato, caso per caso, il luogo dell’effettiva utilizzazione della barca. La nuova disciplina si applica ai contratti a datare dal 30 ottobre.
Confindustria Nautica ha aperto un lungo confronto con i massimi livelli del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare doppie imposizioni, una nuova fuga verso l’estero come quella determinata dalla tassa Monti e preservare, quanto più possibile, la competitività del leasing nautico e delle flotte di noleggio. “I soli contratti di leasing generano un gettito di oltre 72 milioni euro l’anno di IVA che, se la stipula avviene all’estero, andrebbero interamente persi”, spiega il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “Ringrazio il Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, e tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso - pur negli esigui spazi che la Commissione UE e il legislatore nazionale le hanno lasciato - per tutelare gli interessi dell’Italia”.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riguarda sia i contratti di locazione e noleggio a breve termine (charter), sia il leasing nautico e stabilisce che l’effettiva utilizzazione al di fuori dell’Unione si evince dal contratto, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’unità stessa sotto la propria responsabilità, che deve essere poi supportato dai specifici mezzi di prova.
Per il CHARTER si prevede che l’uscita dall’Unione sia provata attraverso i dati dell’AIS o sistemi satellitari similari, oppure da almeno due dei seguenti mezzi: i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo; le fotografie digitali di due punti nave per ogni settimana; fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento per l’ormeggio dell’unità da diporto presso porti al di fuori dell’Unione; analoga documentazione attestante acquisti di beni e/o servizi relativi all’unità presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione.
Per i contratti di LEASING NAUTICO, si deve fornire una prova scelta fra i seguenti mezzi: i dati dell’ A.I.S.), se in uso; due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione; la documentazione comprovante l’ormeggio dell’unità da diporto al di fuori dell’Unione; la documentazione di acquisti di beni e servizi relativi all’utilizzo dell’unità, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione.
Per calcolare l’imponibile del contratto di leasing, va considerata la quota di settimane navigate fuori dalle acque comunitarie, rispetto al totale delle settimane navigate. Per individuare queste ultime fanno fede il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, oppure un registro vidimato attestante le ore di moto.
E’ prevista la “Dichiarazione di non imponibilità anticipata” da parte dell’utilizzatore in base alla quale la navigazione “s’intende provvisoriamente calcolata e il fornitore può emettere la fattura”, salvo verifica a consuntivo.
Sul punto della responsabilità del fornitore era intervenuto un emendamento al Dl Agosto, promosso dall’Associazione, votato dalla Commissione Bilancio, fatto proprio dal Governo nel “maxi emendamento” e bollinato dalla Ragioneria dello Stato. Prima del voto di fiducia, un intervento della Presidenza del Senato lo ha espunto dal testo finale, insieme ad un’altra ventina di norme, per “difformità di materia”. Avendo percorso tutto l’iter legislativo, Confindustria Nautica sta chiedendo al Governo di recuperarlo nel primo provvedimento utile. La norma prevede la completa esclusione della responsabilità del fornitore di beni e servizi, spostandola in capo all’armatore dell’unità, sia per quanto riguarda i contratti di leasing e noleggio, sia per tutte le forniture in regime di esenzione di cui all’art. 8bis del DPR IVA.
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